14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2635 del 20 marzo 1999
Testo massima n. 1
Deve considerarsi giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria, la notificazione a mezzo del servizio postale che, dalla relata, risulti essere stata eseguita da un soggetto “non identificabile” certamente estraneo all’ufficio degli ufficiali giudiziari. [ Nel caso di specie la notificazione del ricorso per Cassazione risultava essere stata eseguita da un sedicente “responsabile di Ufficio personale” non meglio identificato mentre nella dizione a stampa predisposta per la relazione di notifica — che non risultava affatto sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da un suo aiutante — si leggeva, fra l’altro: “io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio unico notifiche presso la Corte di appello di Milano”; la S.C., dopo aver affermato il suddetto principio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ].
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