Cass. civ. n. 4569 del 12 agosto 1982

Testo massima n. 1


La notificazione a mezzo del servizio postale, fuori della propria circoscrizione, può essere eseguita esclusivamente dall'ufficiale giudiziario addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere la causa cui attiene la notificazione stessa (artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), e, pertanto, è affetta da nullità ove eseguita da ufficiale giudiziario diverso.

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