Cass. civ. n. 7308 del 10 dicembre 1983
Testo massima n. 1
Nella notificazione per mezzo del servizio postale, al fine della determinazione della competenza dell'ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione) occorre avere riguardo non solo al luogo di spedizione dell'atto, ma anche al luogo ove tale atto è consegnato al destinatario, attesto il rapporto di strumentalità che esiste fra la consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione e l'atto finale di consegna del plico.