Cass. civ. n. 11210 del 12 novembre 1997

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 106, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare per mezzo del servizio postale atti del suo ministero a persone residenti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. Ma la conseguente nullità per violazione di tale disposizione è sanata dalla costituzione in giudizio della persona cui l'atto è stato notificato.

Normativa correlata