14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17023 del 5 agosto 2011
Testo massima n. 1
Il mancato compimento delle formalità previste, dall’art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, per la notificazione mediante il servizio postale [ nel caso in cui le persone rinvenute presso il destinatario della notifica ed in sua assenza rifiutino di ricevere il plico ], non dà luogo ad inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso; tuttavia la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata “medio tempore” alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell’atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell’appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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