Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3107 del 12 aprile 1990

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3107 del 12 aprile 1990

Testo massima n. 1

La notificazione alle società prive di personalità giuridica può eseguirsi nelle forme previste per quella alle persone fisiche, a norma del terzo comma dell’art. 145 c.p.c., solo quando non siano utilizzabili le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo e sempre che nell’atto sia indicata la persona del rappresentante [ la irreperibilità del quale legittima, in tal caso, anche il ricorso al rito ex art. 143 c.p.c. ] e, quindi, in via meramente sussidiaria. Ne consegue che l’adozione di dette forme in via immediata, senza cioè il previo esperimento di quelle previste come principali dal cit. secondo comma dell’art. 145 comporta nullità dell’eseguita notificazione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze