Cass. civ. n. 2932 del 29 marzo 1996

Testo massima n. 1


Qualora nella relata di notifica ad una società semplice, ex art. 145, secondo comma, c.p.c., non andata a buon fine, venga indicato il nome e l'indirizzo di persone alle quali potrebbe farsi la notifica ex art. 145, terzo comma — che prevede la possibilità di notificare l'atto alle società senza personalità giuridica attraverso la consegna alla persona fisica che rappresenta la società nei luoghi menzionati negli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. — non può validamente farsi luogo alla notifica ex art. 143 c.p.c., senza prima aver tentato anche tale notificazione. (Nella specie, in sede di notifica ad una società semplice non andata a buon fine, vi era stata l'indicazione di soggetti che, per essere possibili acquirenti di quote sociali, potevano, ex art. 2257 c.c., essere investiti di poteri rappresentativi della società).

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