Cass. civ. n. 850 del 2 febbraio 1999

Testo massima n. 1


La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa.

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