14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8402 del 20 giugno 2000
Testo massima n. 1
Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica [ nella specie società in nome collettivo ] si eseguono ai sensi dell’art. 145, comma secondo c.p.c. nella sede indicata dall’art. 19, comma secondo dello stesso codice, ove esse svolgono attività continuativa, mediante consegna dell’atto di rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall’ultimo comma dell’art. 145 c.p.c. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità.
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