14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 718 del 18 gennaio 2001
Testo massima n. 1
La mancanza o l’insufficienza dell’indicazione nell’atto di citazione dell’organo o dell’ufficio della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 163 n. 2 dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresì l’insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente.
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Testo massima n. 2
Qualora la notificazione di un atto sia avvenuta presso la sede di un’associazione non riconosciuta a mani di persona ivi rinvenuta che abbia dichiarato all’ufficiale giudiziario di essere addetta alla ricezione degli atti, deve presumersi la regolarità della notificazione, incombendo alla parte destinataria la prova dell’insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario dell’atto che renda l’avvenuta notificazione illegittima.
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