14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12460 del 7 luglio 2004
Testo massima n. 1
Essendo il condominio un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l’amministratore, tecnico ex art. 46 c.c. — le notificazioni vanno effettuate all’amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all’organizzazione dell’attività condominiale; qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l’atto negando la qualità di amministratore del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l’attore non dimostri, ove questa già non risulti aliunde, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l’atto dei poteri rappresentativi del condominio. Ne consegue che, nel caso di rifiuto motivato dall’assenza di poteri rappresentativi, non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all’art. 138 c.p.c. ma non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell’art. 140 c.p.c., atteso che, nel primo caso, l’effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si identifichi inequivocamente come destinatario dell’atto e, nel secondo caso, la notifica ex art. 140 c.p.c. è possibile solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall’art. 139 c.p.c.
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