14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16245 del 25 settembre 2012
Testo massima n. 1
La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica [ nella specie, una società in nome collettivo ] deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell’atto costitutivo e nella registrazione [ essendo questa senz’altro opponibile ai terzi ] ovvero nella sede effettiva dell’impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale.
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