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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3814 del 9 giugno 1986

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3814 del 9 giugno 1986

Testo massima n. 1

Quando dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulta che la notificazione di un atto è stata eseguita all’imprenditore commerciale presso la sua sede, mediante consegna a un soggetto in essa rinvenuto, deve presumersi che il medesimo sia incaricato alla ricezione degli atti diretti all’imprenditore. Conseguentemente, per superare la presunzione derivante dalla consegna dell’atto a tale soggetto che lo ha accettato nella indicata qualità, occorre provare che il consegnatario, oltre a non essere un dipendente dell’imprenditore non è neanche addetto alla sede dell’impresa non avendo ricevuto alcun incarico.

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