14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 sentenza n. 12864 del 23 luglio 2012
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per la validità della notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni dell’art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell’atto sia consegnata a persona qualificatasi come “incaricata della ricezione”, essendo necessario l’ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un appartamento diverso da quello in cui è ubicato l’ente, ancorché nel medesimo stabile.
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