Cass. pen. n. 27774 del 23 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato assente - Onere di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio venga depositata contestualmente all'atto di appello - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio, di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicchè la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D