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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19457 del 9 novembre 2012

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19457 del 9 novembre 2012

Testo massima n. 1

L’iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell’amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l’atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l’ente.

Testo massima n. 2

La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., può effettuarsi presso quest’ultimo nella forma dell’art. 143 c.p.c., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l’art. 145, ultimo comma, c.p.c., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l’art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall’art. 145, il quale non richiede, a differenza dell’art. 143, che non esista il procuratore previsto nell’art. 77 c.p.c..

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