14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12215 del 25 novembre 1995
Testo massima n. 1
Le notificazioni degli atti agli enti pubblici per i quali non operi la rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell’art. 145 c.p.c., presso la sede legale. Pertanto, è nulla la notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Usl n. 58 di Palermo effettuata presso l’ufficio delle gestioni stralcio, trattandosi di ufficio distaccato e periferico, privo di autonomia e soggettività distinte, a nulla rilevando che gli organi preposti a detto ufficio siano muniti del potere di rappresentanza processuale nei limiti delle loro attribuzioni.
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