14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9504 del 28 giugno 2002
Testo massima n. 1
La fusione per incorporazione di una società per azioni in altra Spa determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l’eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta — sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l’incorporata, la rivesta altresì per l’incorporante — deve ritenersi del tutto inesistente [ e non soltanto nulla ] per inesistenza del soggetto notificando.
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