Cass. civ. n. 4602 del 2 agosto 1984

Testo massima n. 1


La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, che non sia possibile eseguire nella residenza (od ufficio presso altro procuratore) nel capoluogo del circondario del tribunale cui è assegnato, come prescritto dall'art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve avvenire nella cancelleria della predetta autorità giudiziaria in applicazione analogica degli artt. 58 disp. att. c.p.c. e 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e non a norma dell'art. 143 c.p.c., che postula una situazione esclusa dall'art. 10 citato.

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