14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5109 del 26 maggio 1999
Testo massima n. 1
Alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c. sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 139 c.p.c. in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell’atto da notificare, con la conseguenza che se l’ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa. In tal modo grava su chi contesta la validità della notificazione l’onere di dimostrare l’occasionalità della presenza del consegnatario.
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