14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1507 del 22 maggio 1974
Testo massima n. 1
In forza del secondo comma dell’art. 1106 c.c. i partecipanti alla comunione possono deliberare, con la maggioranza indicata dal primo comma [ e cioè calcolata secondo il valore delle quote ] della medesima disposizione, la delegazione dell’amministrazione della cosa comune a uno di loro o ad un terzo.
Testo massima n. 2
La comunicazione della delibera assembleare di una comunione è atto preordinato a dare notizia agli assenti del contenuto della delibera stessa, ai fini della decorrenza del termine per impugnarla [ art. 1109, ultimo comma c.c. ], ma è del tutto estranea al procedimento formativo della volontà collegiale. I suoi eventuali vizi, pertanto, possono avere rilevanza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma non per derivarne l’invalidità della delibera.
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