14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7736 del 29 marzo 2007
Testo massima n. 1
Nel caso di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al destinatario presso il domicilio eletto e ai sensi dell’art. 141 c.p.c., a tale regola si deroga solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, vale a dire nel caso che il domiciliatario si sia trasferito altrove o sia deceduto o cessato dall’ufficio. Pertanto, sino a quando non interviene la revoca all’incarico, la elezione di domicilio conserva efficacia nel processo, restando onere di colui che ha eletto domicilio procurarsi o revocare il consenso del domiciliatario, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di ricevere l’atto da parte di quest’ultimo non può coinvolgere i terzi, ma produce gli stessi effetti dell’avvenuta consegna, senza che al notificante si debba far carico di accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all’ufficiale giudiziario per giustificare il rifiuto della consegna. [ Nella specie, la S.C., ha ritenuto inammissibile l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta da opponenti rimasti contumaci nel giudizio in cui era stata emessa la sentenza impugnata ].
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