Cass. civ. n. 27590 del 29 settembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Pactum de non exequendo - Anteriore al passaggio in giudicato del provvedimento che accerta la sussistenza del titolo - Rilevanza ai fini della richiesta di fallimento - Esclusione - Ragioni.


Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17884 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1460
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

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