14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1376 del 14 gennaio 2003
Testo massima n. 1
L’applicazione di una misura di prevenzione motivata anche con il richiamo incidentale e occasionale all’appartenenza del prevenuto a un’associazione per delinquere di stampo mafioso non rende il giudice che abbia concorso a disporla incompatibile nel successivo procedimento, nei confronti di altra persona appartenente al medesimo sodalizio criminoso, per omicidio aggravato ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991 [ aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione in questione ]. [ Fattispecie relativa a ricusazione del giudice ].
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