14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 610 del 4 giugno 1999
Testo massima n. 1
Non sussiste alcuna incompatibilità di funzioni per il giudice che, dopo aver pronunciato sentenza di rigetto o ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere altra richiesta concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza. Per il principio di tassatività, infatti, mentre l’art. 34 c.p.p. prevede l’incompatibilità delle funzioni di cognizione ordinaria con quelle della procedura di revisione [ che è considerata un grado e, quindi, un proseguimento del giudizio di responsabilità ], nessuna sanzione commina, invece, alle funzioni svolte dallo stesso giudice in plurime procedure di revisione, pur se concernenti la medesima condanna passata in giudicato.
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