Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 610 del 4 giugno 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 610 del 4 giugno 1999

Testo massima n. 1

Non sussiste alcuna incompatibilità di funzioni per il giudice che, dopo aver pronunciato sentenza di rigetto o ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere altra richiesta concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza. Per il principio di tassatività, infatti, mentre l’art. 34 c.p.p. prevede l’incompatibilità delle funzioni di cognizione ordinaria con quelle della procedura di revisione [ che è considerata un grado e, quindi, un proseguimento del giudizio di responsabilità ], nessuna sanzione commina, invece, alle funzioni svolte dallo stesso giudice in plurime procedure di revisione, pur se concernenti la medesima condanna passata in giudicato.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze