Cass. pen. n. 610 del 4 giugno 1999

Testo massima n. 1


Non sussiste alcuna incompatibilità di funzioni per il giudice che, dopo aver pronunciato sentenza di rigetto o ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere altra richiesta concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza. Per il principio di tassatività, infatti, mentre l'art. 34 c.p.p. prevede l'incompatibilità delle funzioni di cognizione ordinaria con quelle della procedura di revisione (che è considerata un grado e, quindi, un proseguimento del giudizio di responsabilità), nessuna sanzione commina, invece, alle funzioni svolte dallo stesso giudice in plurime procedure di revisione, pur se concernenti la medesima condanna passata in giudicato.

Normativa correlata