14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 14669 del 1 ottobre 2003
Testo massima n. 1
La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d’ufficio, non si sottrae, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. [ che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161 ], al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de qua comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento [ e secondo le regole, i limiti e le preclusioni ] dell’impugnazione. così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria. [ Ricorso per cassazione relativo a sentenza emessa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’Appello di Napoli pronunciata nella composizione prevista dall’art. 17 D.L.vo 27 febbraio 1919, n. 219, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2002 ].
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Testo massima n. 2
La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. — che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima — si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. [ Principio espresso in relazione a controversia — introdotta dopo l’entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha aggiunto il citato articolo del codice civile — nascente dal recesso del consumatore da un contratto preliminare di acquisto di una quota di multiproprietà, stipulato nel 1994 ].
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