14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 623 del 20 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata. [ Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva valorizzato una perizia effettuata in un procedimento penale — al quale l’appellante non aveva partecipato — tenendo presente da un lato l’irripetibilità degli accertamenti all’epoca compiuti e dall’altro che l’appellante neanche nel secondo grado, dopo che tale perizia era già stata posta a base della sentenza di primo grado, non ne aveva contestati, pur avendone la possibilità, metodi e risultati, mediante la produzione di elaborati tecnici e la deduzione di altri mezzi di prova ].
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