14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 78 del 8 gennaio 2007
Testo massima n. 1
Il fascicolo di parte che l’attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l’altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165 primo comma e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell’art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell’art. 72 att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere [ art. 168 c.p.c. ], conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.
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Testo massima n. 2
In materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di «immanenza» della prova documentale nel processo e dovendo anche il giudice del gravame decidere la causa juta alligata et probata, procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo; pertanto, la parte vittoriosa in primo grado che scelga di rimanere contumace in appello e non ridepositi quindi i documenti in precedenza prodotti, va incontro alla declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando i documenti non più ridepositati siano a lei favorevoli.
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