14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1391 del 18 febbraio 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
La copia fotostatica o fotografica di un documento [ nella specie: di assegni bancari ] ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un’impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell’autenticità del documento.
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