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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 701 del 21 gennaio 1995

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 701 del 21 gennaio 1995

Testo massima n. 1

Perché una presunzione sia giuridicamente valida e consenta di ritenere un fatto accertato nel giudizio, non è necessario che il fatto ignoto appaia come l’unica conseguenza possibile dei fatti noti, ma è sufficiente che sia da questi deducibile secondo un procedimento logico basato sull’id quod plerumque accidit. Nondimeno gli elementi su cui si fonda la presunzione devono presentare i caratteri della gravità, univocità e concordanza, mentre le argomentazioni giustificative del convincimento del giudice devono essere immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni, e solo se sono rispettati gli indicati principi di diritto e tali esigenze di motivazione le valutazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità. [ Nella specie la Suprema Corte ha annullato per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza con cui il giudice di merito aveva presunto la conoscenza — ai fini di cui all’art. 21 della L. 3 maggio 1982, n. 203 — dell’esistenza a una certa data di un rapporto di subaffitto di un fondo rustico tra il padre e il cognato di una parte in causa, proprietaria dello stesso fondo, sulla sola base dei rapporti di parentela e affinità intercorrenti tra i vari interessati, in difetto di convivenza e di comunione di interessi morali, familiari ed economici tra gli stessi ].

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