14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5133 del 26 maggio 1999
Testo massima n. 1
Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le varie deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda e quindi rigetti la stessa, è configurabile la violazione del criterio dell’art. 116, primo comma, c.p.c. sulla valutazione con prudente apprezzamento delle prove e un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, se il giudice abbia omesso di accertare, con adeguata motivazione, se le deposizioni vertono effettivamente sulle medesime circostanze di fatto. [ Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda diretta all’accertamento di un rapporto di lavoro domestico e di pulizia di uno stabile, deducendo la sussistenza di testimonianze contrapposte e l’impossibilità di propendere per le une o le altre in base a criteri relativi all’attendibilità dei testimoni; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in base al riportato principio e all’osservazione specifica che le deposizioni negative dei frequentatori della casa del presunto datore di lavoro avrebbero dovuto essere vagliate in base alla frequenza e alla localizzazione temporale delle visite ].
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