14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7411 del 14 maggio 2003
Posted at 17:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
La rinunzia alla prescrizione costituisce oggetto di una difesa, e non di un’eccezione in senso stretto, cosicché la parte che allega la rinuncia della controparte alla eccepita prescrizione ha solo l’onere di allegare i fatti dai quali tale rinunzia risulta e, trattandosi di fatti che, se vi sono stati, hanno reso inopponibile la intervenuta prescrizione, il giudice deve tenerne conto, quando risultino dal processo, perché a tale inopponibilità consegue l’infondatezza della eccezione di prescrizione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]