Cass. pen. n. 1957 del 5 giugno 1992

Testo massima n. 1


Il conflitto negativo di competenza connotato da due formali provvedimenti con cui due giudici negano di prendere cognizione dello stesso procedimento, reciprocamente indicando la competenza dell'altro giudice, sorge soltanto nel caso in cui dall'insanabile contrasto fra i detti giudici derivi il blocco dell'iter processuale, irrisolvibile senza l'intervento della corte regolatrice. Ne consegue che allorquando l'indicazione di competenza non è reciproca, ma il secondo giudice ritiene che del procedimento debba prendere cognizione un terzo giudice, non sorge, sino ad allora, ipotesi conflittuale in quanto basterà trasmettere gli atti a tale altro giudice il quale ben potrebbe riconoscere la propria competenza o indicare quella di un quarto.

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