Cass. pen. n. 27115 del 30 maggio 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Stati emotivi o passionali - Rilevanza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - Condizioni - Fattispecie.


Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale. (Fattispecie relativa ad omicidio della convivente, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur accertando che al momento del fatto l'imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all'insorgere dell'emergenza pandemica, non aveva adeguatamente valutato l'attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 7272 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 575
Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.