Cass. pen. n. 27103 del 02 maggio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Indagato alloglotto che non conosce la lingua italiana - Mancata traduzione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame - Conseguenze - Ragioni.
La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono essere necessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelli essenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.