Cass. civ. n. 2710 del 29 gennaio 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Giudizio alimentare ex art. 433 c.p.c. - Domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27695 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 337 septies com. 2
Cod. Civ. art. 438
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Civ. art. 433