14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7003 del 25 marzo 2011
Testo massima n. 1
La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184 bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell’art. 294 cod. proc. civ. Ne consegue che non rientrano in tale categoria le scelte discrezionali della parte, quale quella di non eccepire la prescrizione di un diritto finchè sono in corso trattative con la controparte.
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