14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4841 del 26 marzo 2012
Testo massima n. 1
La rimessione in termini prevista dall’art. 153, comma 2, c.p.c. [ ovvero, in precedenza, dall’art. 184 bis dello stesso codice ] deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto.[ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’istanza di fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione di una notificazione non andata a buon fine, proposta a distanza di un anno e mezzo dall’infruttuoso tentativo della prima notifica ].
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