14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7393 del 25 marzo 2013
Posted at 17:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
Lo smarrimento del fascicolo d’ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell’impugnazione entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l’eventuale integrazione dei motivi d’appello.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]