14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2899 del 14 febbraio 2005
Posted at 17:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali [ nella specie, per la rinnovazione della notifica dell’appello incidentale, ex art. 291 c.p.c. ] non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l’interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile.
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