Cass. civ. n. 2899 del 14 febbraio 2005

Testo massima n. 1


Il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali (nella specie, per la rinnovazione della notifica dell'appello incidentale, ex art. 291 c.p.c.) non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l'interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile.

Normativa correlata