14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1140 del 15 febbraio 1996
Testo massima n. 1
La comunicazione degli atti processuali è regolata dall’art. 136 c.p.c. e dall’art. 45 att. stesso codice e non può essere sostituita, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, dalla conoscenza di fatto del provvedimento; essa, tuttavia, ammette equipollenti in forma diversa dalle modalità disciplinate dal codice di rito, purché pervenga da organo a ciò abilitato ed abbia raggiunto lo scopo di assicurare la certezza in ordine all’informazione della parte circa l’esistenza ed il contenuto del provvedimento ed in ordine alla data di tale conoscenza. [ Riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in materia fallimentare, può considerarsi equipollente alla comunicazione dell’esecutività del piano finale di riparto l’invio al creditore, da parte del curatore, di una raccomandata contenente il progetto finale di riparto e l’assegno di pagamento, con conseguente formazione del giudicato endofallimentare sull’indicata esecutività ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]