14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9421 del 11 giugno 2012
Testo massima n. 1
Con l’estrazione di copia autentica, la parte acquisisce conoscenza formale del provvedimento, all’esito di un’attività istituzionale della cancelleria, che impone l’individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonché l’annotazione della data di rilascio della copia stessa, avendosi, quindi, al pari della “presa visione”, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria. [ Principio affermato con riferimento al processo del lavoro, in fattispecie nella quale, depositato il ricorso di appello, l’appellante, pur non avendo ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, ne aveva estratto copia, facendo così decorrere il termine per la notifica all’appellato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]