Cass. civ. n. 10282 del 29 aprile 2010
Testo massima n. 1
Quando vi è coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dal verbale dell'udienza di discussione della causa, redatto dal cancelliere, e quella indicata nell'intestazione della sentenza, sottoscritta dal presidente del collegio e dall'estensore, le risultanze di detti atti, che ex art. 2700 c.c. fanno fede, quanto alla composizione del collegio giudicante, fino a querela di falso, possono essere superate unicamente con il positivo esperimento della querela di falso medesima.