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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8874 del 18 aprile 2011

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8874 del 18 aprile 2011

Testo massima n. 1

La mancata sottoscrizione del verbale d’udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell’atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l’efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte.

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