14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1275 del 20 gennaio 2011
Posted at 17:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché l’art. 125 c.p.c. prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione [ quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso ] è causa di inesistenza dell’atto [ nella specie, di appello ], atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]