Cass. civ. n. 2700 del 29 gennaio 2024
Testo massima n. 1
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato penale - Efficacia in giudizi civili diversi da restituzione e danno - Applicabilità dell’art. 654 c.p.p. - Persistenza della costituzione di parte civile per tutta la durata del dibattimento - Necessità - Conseguenze.
In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.