14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6521 del 16 luglio 1997
Testo massima n. 1
Il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca – nella specie atti di istruttoria penale comprovanti le modalità del fatto – e che risultano esser stati depositati [ art. 87 disp. att. c.p.c. ], comporta che il giudice o la decide «allo stato degli atti» – stante la disponibilità delle prove [ art. 115, primo comma, c.p.c. ], se non consta l’involontarietà dell’omesso inserimento di essi nel fascicolo di parte al momento della restituzione di questo unitamente alla comparsa conclusionale [ art. 169, secondo comma c.p.c. ] – o – previa, se possibile, valutazione sulla loro rilevanza – se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche parziale, di tale fascicolo, deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero dispone la ricostruzione; la violazione di questo obbligo può configurare vizio di motivazione su punto decisivo della controversia [ art. 360, n. 5 c.p.c. ], ma la parte ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto di tali documenti e di argomentare sulla possibilità, dal loro esame, di una decisione diversa.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]