14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5149 del 6 aprile 2001
Testo massima n. 1
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte o allegati dal consulente alla propria relazione solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l’impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. [ In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto irrilevanti, al fine del decidere, i documenti allegati alla consulenza tecnica d’ufficio di primo grado su iniziativa unilaterale dello stesso consulente ed esorbitando dall’incarico, giacché — non avendo nessuna delle parti, esplicitamente, fondato sugli stessi alcuna difesa — non era consentito al giudice di sostituirsi alle stesse nell’adempiere all’onere probatorio sulle stesse gravanti; a nulla rilevando che nessuna delle parti avesse eccepito, nella prima udienza successiva al deposito, la nullità della consulenza tecnica con riferimento alle attività da costui poste in essere oltre i limiti del mandato ].
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