14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2848 del 17 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il giudice competente a sospendere l’esecuzione non è il giudice dell’opposizione ad essa, bensì quello dell’esecuzione [ art. 624 c.p.c. ], e l’ordinanza è da questi revocabile e modificabile pur dopo la riassunzione del processo dinanzi al giudice dell’opposizione e prima della definizione di questo giudizio, perché è di contenuto negativo, e il limite alla revocabilità illimitata delle ordinanze del giudice dell’esecuzione è costituito dalla loro attuazione [ art. 487 c.p.c. ].
Testo massima n. 2
Il potere del giudice dell’esecuzione di revocare o modificare le ordinanze emesse concorre con quello delle parti di impugnarle con opposizione agli atti esecutivi [ art. 617 c.p.c. ], che permane, a differenza del primo, pur se l’ordinanza, di contenuto positivo, ha avuto esecuzione [ art. 487, primo comma, c.p.c. ].
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