Cass. civ. n. 2848 del 17 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.), e l'ordinanza è da questi revocabile e modificabile pur dopo la riassunzione del processo dinanzi al giudice dell'opposizione e prima della definizione di questo giudizio, perché è di contenuto negativo, e il limite alla revocabilità illimitata delle ordinanze del giudice dell'esecuzione è costituito dalla loro attuazione (art. 487 c.p.c.).
Testo massima n. 2
Il potere del giudice dell'esecuzione di revocare o modificare le ordinanze emesse concorre con quello delle parti di impugnarle con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che permane, a differenza del primo, pur se l'ordinanza, di contenuto positivo, ha avuto esecuzione (art. 487, primo comma, c.p.c.).
Testo massima n. 3
Non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, pronuncia anche sulle conseguenze che ne derivano secondo l'ordinamento, pur se non espressamente richieste, perché la domanda giudiziale è volta a raggiungere uno scopo pratico.
Testo massima n. 4
Poiché l'ambito di impugnazione in Cassazione della sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi è definito dall'art. 111 Cost. per il ricorso straordinario, non sono ammissibili motivi che denunciano vizi per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.