14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1920 del 10 febbraio 2001
Testo massima n. 1
In tema di legitimatio ad processum, nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento prosegue tra le parti originarie [ essendo ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all’inizio della controversia stessa ], con la conseguenza che l’acquirente del detto diritto, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio [ art. 106 c.p.c. ], non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l’eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio.
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